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Per impedire il reato di bancarotta i sindaci devono controllare anche la gestione della società

Il dovere di controllo gravante sui componenti del collegio sindacale onde impedire la commissione di reati societari e la conseguente bancarotta non si esaurisce in una mera verifica formale della contabilità societaria, quasi a ridursi ad un riscontro contabile nell’ambito della documentazione messa a disposizione dagli amministratori, ma comprende il riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione. Questo è quanto deciso dalla sentenza n. 11308/2020 della Cassazione penale.

Secondo la Cassazione, i componenti del collegio sindacale concorrono nel delitto di bancarotta commesso dall’amministratore della società anche per omesso esercizio dei poteri-doveri di controllo loro attribuiti dagli artt. 2403 c.c. e ss., che non si esauriscono nella mera verifica contabile della documentazione messa a disposizione dagli amministratori ma, pur non investendo in forma diretta le scelte imprenditoriali, si estendono al contenuto della gestione sociale.

La Cassazione ricorda come la posizione di garanzia dei sindaci di una società per azioni è particolarmente complessa e densa di attribuzioni e la responsabilità in ordine al reato di bancarotta fraudolenta “impropria” è configurabile in capo ai sindaci, per violazione dei doveri di vigilanza e dei poteri ispettivi che competono loro (Cass. sez. V, 27 aprile 2005, n. 40815) per cui la responsabilità di tali soggetti per comportamento omissivo è radicata nel dovere di controllo che su di loro grava e che – per giurisprudenza costante – non si esaurisce in una mera verifica formale, quasi a ridursi ad un riscontro contabile nell’ambito della documentazione messa a disposizione dagli amministratori, ma comprende il riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione (Cass., sez. V, 22 marzo 2016, n. 14045) e si estende al contenuto della gestione sociale, a tutela non solo dell’interesse dei soci ma anche di quello concorrente dei creditori sociali (Cass., sez. V, 14 gennaio 2016, n. 18985), tenuto conto dell’art. 2403, che configura in capo ai sindaci il potere-dovere di chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni societarie (Cass., sez. V, 13 dicembre 2006, n. 17393). Anche quando è stata esclusa la responsabilità dei sindaci lo si è fatto solo nelle ipotesi nelle quali questi ultimi avevano tempestivamente attivato i loro poteri di controllo (Cass., sez. V, 12 novembre 2011, n. 45237), poiché i sindaci sono tenuti ad effettuare un controllo di legalità sugli atti e sui documenti della società, al fine di verificare la conformità degli stessi alle disposizioni di legge ed alle norme statutarie, ma non possono imporre agli amministratori determinati comportamenti ovvero sostituirsi agli stessi in caso di inadempienza.

All’interno di questo quadro giurisprudenziale, sono sintomi di responsabilità dei sindaci le relazioni redatte in maniera superficiale, con l’utilizzo di formule standardizzate e generiche nonché l’assenza di azioni di concreto ostacolo all’attività degli amministratori scorretta dal punto di vista gestionale.